
📢 Credito d’imposta ZES unica: un'opportunità per le imprese del Mezzogiorno!
L’art. 16 del DL 124/2023 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che investono nella ZES unica del Mezzogiorno. L’agevolazione è accessibile alle imprese già operative o di nuova costituzione nella ZES, indipendentemente dalla forma giuridica o regime contabile.
INTRUDUZIONE
L’art. 16 del DL 19.9.2023 n. 124 convertito ha previsto un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nella c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno. Con Decreto 17.5.2024 sono state definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono:
presentare una prima comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dal
31.3.2025 al 30.5.2025, indicando l’ammontare delle spese
ammissibili sostenute e che prevedono di sostenere fino al
15.11.2025;
inviare, a pena di decadenza dall’agevolazione, dal 18.11.2025 al
2.12.2025, all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa,
attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025
degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.
BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica che effettuano gli investimenti agevolabili.
Il beneficio non si applica a:
i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera e lignite, trasporti e relative infrastrutture, produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, banda larga, nonché creditizio, finanziario e assicurativo);
le imprese in stato di liquidazione o di scioglimento;
le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del regolamento 651/2014.
Sono escluse dal credito d’imposta ZES Unica ex art. 16 del DL 124/2023 le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, essendo oggetto di uno specifico credito d’imposta previsto dall’art. 16-bis del DL 124/2023, prorogato per il 2025 dall’art. 1 co. 544 - 546 della L. 207/2024 (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25986).
INVESTIMENTI
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito dall’art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a: l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica;
l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica (art. 3 co. 4 del Decreto 17.5.2024).
Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000,00 euro.
ARCO TEMPORALE
Le imprese possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES in Sardegna
MISURA CREDITO
La misura “teorica” del credito d’imposta è differenziata per Regioni, dimensioni d’impresa e ammontare degli investimenti, come riportato nella seguente tabella:
Regioni | Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro | Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro | Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro |
Sardegna | 50 % | 40 % | 30 % |
Sardegna (territori Fondo transizione giusta) | 60 % | 50 % | 40 % |
Per effetto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025, il credito d’imposta ZES unica è cumulabile con il credito d’imposta transizione
CERTIFICAZIONE FINALE
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 27.1.2010 n. 39.